Scopriamo se il fermo amministrativo vale per l’auto che si usa per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola.
Una questione che ha diversi punti da chiarire per non rischiare ripercussioni in seguito al divieto di circolare con la propria auto.
Avere dei debiti può comportare conseguenze spiacevoli quali il pignoramento del conto corrente, della casa oppure il fermo amministrativo dell’auto. Il creditore deve, in qualche modo, recuperare la somma erogata e mai restituita dal contribuente e la Legge lo autorizza a procedere con l’espropriazione forzata dei beni. Ci sono limiti da rispettare, naturalmente, perché non si può togliere ogni forma di sostentamento al debitore. Si potrà, ad esempio, pignorare solo una parte del conto corrente oppure – in caso di pignoramento dei beni – non sono pignorabili il letto, il tavolo, gli album di famiglia, gli oggetti di culto e così via. E per quanto riguarda l’auto? Cosa accade se serve per recarsi a lavoro non potendo prendere altri mezzi? Si rischia il licenziamento, la normativa permette questo?
Fermo amministrativo dell’auto, cosa occorre sapere
Il creditore può decidere di mettere all’asta l’auto del debitore per recuperare la somma spettante. In questo caso, però, si tratta di pignoramento dell’auto. Il fermo amministrativo è diverso. Prevede il divieto di guidare il veicolo. Dovrà rimanere parcheggiato fino a che i debiti non verranno estinti. Tale provvedimento viene messo in atto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle esattoriali non corrisposte.
Non guidare l’auto, però, significa non poter andare a lavoro o accompagnare i figli a scuola o andare a fare la spesa. Lo svolgimento delle abituali azioni quotidiane, dunque, è messo a repentaglio con la conseguenza ben grave che il datore di lavoro potrebbe licenziare il dipendente. Considerando che violare il divieto di circolazione costa tra i 1.988 e i 7.953 euro, la revoca della patente e la confisca dell’auto come comportarsi per non rischiare sanzioni?
I “trucchi” per aggirare il problema
Il fermo di un’auto non esclude per il proprietario la possibilità di poter guidare un altro mezzo. Può addirittura vendere il veicolo che non può circolare trasferendo il divieto al nuovo proprietario. Nessuno accetterà mai tale circostanza ma la Legge permette di agire in tal senso così come permette di donare il mezzo. Non è possibile, invece, rottamare l’auto.
Il Decreto Legge numero 69/2013, poi, stabilisce che non si può disporre il fermo per l’auto che serve per svolgere attività d’impresa o l’attività professionale. Imprenditori e professionisti, dunque, sono i beneficiari della normativa a condizione che possano provare che l’auto è fondamentale per lo svolgimento della propria occupazione e non solamente per il trasporto personale. Ecco perché il divieto non vige solamente per i mezzi iscritti nel Libro dei cespiti ammortizzabili.
A parte questa piccola concessione, per tutti gli altri cittadini il fermo può essere posto sull’auto di proprietà. Non importa che sia utilizzata per andare al lavoro o portare i figli a scuola (unica deroga la presenza di figli con la Legge 104), ci sono i mezzi pubblici per svolgere queste azioni. Questo è quanto afferma la normativa.